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Sez. 3, Sentenza n. 15235 del 11/11/2014 Ud. (dep. 14/04/2015) Rv. 263041 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE | Reato ex art. 112 D.Lgs. n. 206 del 2005 - Immissione sul mercato di prodotti pericolosi - Disponibilità della merce a favore della clientela interessata - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263041-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE

Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 112, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo), "l'immissione sul mercato" di un prodotto pericoloso comprende non solo la messa in circolazione dello stesso, ma anche la sua detenzione in concreta disponibilità a favore della clientela interessata, poiché secondo la disciplina dell'Unione Europea, cui dà attuazione la disposizione citata, l'immissione sul mercato si realizza quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito sul mercato comunitario. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la detenzione in magazzino, da parte dell'imputato, di minimoto di importazione cinese perfettamente identiche a quelle esposte in vendita presso il suo esercizio commerciale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 112 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 27/10/1998 num. 79, Direttive del Consiglio CEE 18/06/2009 num. 48, Direttive del Consiglio CEE 26/02/2014 num. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)