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Sez. 3, Sentenza n. 8679 del 13/11/2013 Ud. (dep. 24/02/2014) Rv. 258841 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE | Immissione sul mercato di prodotti pericolosi - Reato ex art. 112, comma secondo, D.Lgs. n. 206 del 2005 - Soggetti attivi - Distributore - Nozione.
Stato
decisa il 2013-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258841-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE

Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 112, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi comprende sia la messa in circolazione del prodotto, sia la sua fornitura al consumatore finale da parte del rivenditore quale ultimo anello della catena di distribuzione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito infatti che la definizione di "distributore" è comprensiva di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, con l'evidente esclusione del solo produttore, pure indicato dalla disposizione quale soggetto attivo del reato).

Riferimenti normativi: Legge 06/09/2005 num. 206 art. 103, Legge 06/09/2005 num. 206 art. 107, Legge 06/09/2005 num. 206 art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)