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Sez. L, Sentenza n. 685 del 03/02/1989 (Rv. 461742 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ORDINAMENTO PENITENZIARIO - INTERNATI IN REGIME DI SEMILIBERTÀ - VERSAMENTO DELLA RETRIBUZIONE ALLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO - NORMA REGOLAMENTARE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461742-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ORDINAMENTO PENITENZIARIO - INTERNATI IN REGIME DI SEMILIBERTÀ - VERSAMENTO DELLA RETRIBUZIONE ALLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO - NORMA REGOLAMENTARE - LEGITTIMITÀ.*

Il regolamento di esecuzione di una legge può essere considerato quale atto amministrativo illegittimo, e quindi può essere disapplicato dal giudice ordinario, quando contenga norme che superino la necessità di dare attuazione alla legge o addirittura le siano contrarie, ma non quando contenga norme che completino o integrino la legge. È, pertanto, legittima - in quanto emessa praeter legem e non in contrasto con la ratio di risocializzazione del condannato od internato perseguita dall'istituto della semilibertà ex art. 48 legge 26 luglio 1975 n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) - la disposizione dell'art. 51 del regolamento di esecuzione di detta legge approvato con d.P.R. 29 aprile 1976 n. 431, la quale, in coerenza con il divieto di possesso di moneta all'interno dell'istituto, obbliga il datore di lavoro dei condannati ed internati in regime di semilibertà a versare la retribuzione alla direzione dell'istituto penitenziario, restando altresì escluso che la stessa disposizione regolamentare possa ritenersi viziata da eccesso di potere in quanto riferisce l'Obbligo suddetto solo all'ipotesi del lavoro subordinato e non anche a quella del lavoro autonomo. (V 1836/75, mass n 375503; (V 2479/71, mass n 353485).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 145 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)