Sez. 2, Sentenza n. 2479 del 24/07/1971 (Rv. 353485 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - ESECUTIVI - LIMITI DELLA DISCIPLINA DEI REGOLAMENTI ESECUTIVI RISPETTO ALLA NORMA PRIMARIA - SUPERAMENTO DI TALI LIMITI - ILLEGITTIMITA - VA RILEVATO DI UFFICIO DEL GIUDICE - DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO REGOLAMENTARE.*
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - ESECUTIVI - LIMITI DELLA DISCIPLINA DEI REGOLAMENTI ESECUTIVI RISPETTO ALLA NORMA PRIMARIA - SUPERAMENTO DI TALI LIMITI - ILLEGITTIMITA - VA RILEVATO DI UFFICIO DEL GIUDICE - DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO REGOLAMENTARE.*
Un regolamento di esecuzione non puo modificare, fuori dei limiti stabiliti dalla legge primaria, una norma di legge. Se questo avvenga il regolamento e illegittimo e l'illegittimita - trattandosi di un atto amministrativo e non di un atto avente forza di legge (quali sono soltanto gli Atti indicati dagli artt 76 e 77 della Costituzione) - va rilevata anche di ufficio dal giudice ordinario, il quale deve conseguentemente disapplicare il regolamento stesso ai sensi dell'art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all e.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)