Sez. 1, Sentenza n. 11948 del 08/08/2003 (Rv. 565769 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Stato di insolvenza - Non conoscenza - Presunzione - "Iuris tantum" - Prova dell'ignoranza - Terzo convenuto - Onere - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, primo comma, n. 1, legge fall. pone a favore del fallimento una presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore nel momento in cui fu posto in essere l'atto, presunzione che impone al terzo convenuto in revocatoria di dare la prova, con ogni mezzo, dell'ignoranza di tale stato. L'accertamento espresso dal giudice di merito sull'esistenza della "inscientia decotionis" nonché sulla concludenza della prova offerta a tal fine dal terzo, involgendo un'apprezzamento di fatto, è incensurabile in cassazione, quando il giudizio sia giustificato da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)