Sez. 1, Sentenza n. 792 del 05/02/1985 (Rv. 438991 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - NON CONOSCENZA - PROVA - PRESUNZIONI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - NON CONOSCENZA - PROVA - PRESUNZIONI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
In tema di Azione revocatoria proposta a norma dell'art. 67, primo comma, l.F., la prova della non conoscenza dello stato d'insolvenza, pur investendo una situazione soggettiva di natura psichica, non identificabile con l'obiettiva non conoscibilità dell'insolvenza stessa, può essere fornita mediante presunzioni evincibili da oggettive circostanze esterne, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza nel convincimento che il venditore si trovi in condizioni di normale Esercizio della attività imprenditoriale. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sufficienza o meno della prova predetta integra un apprezzamento di fatto, che, se sorretto da congrua e logica motivazione, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 4207/81, mass n 414874; (Conf 4732/83, mass n 429620, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)