Sez. L, Sentenza n. 9680 del 28/09/1998 (Rv. 519214 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudizio sulla legittimità del licenziamento per sottrazione di beni aziendali - Assoluzione del lavoratore in sede penale - Mancata partecipazione del datore di lavoro al giudizio penale - Efficacia del giudicato penale in sede civile - Esclusione ex art. 654 nuovo cod. proc. pen. - Ragione della mancata partecipazione - Irrilevanza - Disciplina ex art. 653 stesso cod. - Applicabilità solo ai procedimenti disciplinari relativi a pubblici impiegati - Questione di costituzionalità per disparità di trattamento - Manifesta infondatezza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore sulla base dell'addebito di avere concorso alla sottrazione di materiali di pertinenza aziendale, il giudice non è vincolato dal giudicato penale di assoluzione del lavoratore dall'imputazione di furto, ed è quindi abilitato a procedere autonomamente alla ricostruzione e valutazione dei fatti, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale della società datrice di lavoro, pur posta in condizione di farlo, in quanto l'art. 654 del nuovo cod. proc. pen., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, chiaramente esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione. Ed è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'art. 653 nuovo cod.proc.pen., nella parte in cui estende dell'efficacia della pronuncia penale ai soli procedimenti disciplinari relativi a pubblici dipendenti, poiché la specificità degli interessi coinvolti nei procedimenti disciplinari relativi a rapporti di pubblico impiego consente e giustifica una politica legislativa differenziata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)