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Sez. L, Sentenza n. 15320 del 07/08/2004 (Rv. 575292 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Abusivo impossessamento dei beni aziendali da parte del dipendente - Prova della volontà di impossessarsi dei beni - Valutazione di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575292-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In ordine alla valutazione della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato al dipendente per abusivo impossessamento dei beni aziendali, costituisce oggetto del giudizio di merito, non censurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato, la valutazione in ordine alla sussistenza della prova della volontà di impossessarsi di tali beni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo esente da censura la motivazione di essa, laddove assumeva che fosse provata la volontà di appropriarsi dei beni aziendali in capo al lavoratore che aveva asportato i beni dalla loro ordinaria collocazione nei magazzini aziendali e li aveva occultati all'interno del proprio armadietto, del quale aveva disponibilità esclusiva, essendo l'unico in possesso delle chiavi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)