Sez. 3, Sentenza n. 822 del 14/03/1969 (Rv. 339154 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE- INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - DEDUZIONE DALL'OPPONENTE DI UN CREDITO IN COMPENSAZIONE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULL'OPPOSIZIONE E SUL CREDITO IN COMPENSAZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE- INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - DEDUZIONE DALL'OPPONENTE DI UN CREDITO IN COMPENSAZIONE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULL'OPPOSIZIONE E SUL CREDITO IN COMPENSAZIONE.*
Competente a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo e l'ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto opposto. Tale Competenza ha carattere funzionale e non puo subire deroghe per ragioni di connessione. In particolare, se l'opponente deduca in compensazione un suo credito eccedente i limiti della Competenza per valore del giudice adito, questi non puo rimettere l'intera causa al giudice superiore, ma deve decidere sulla opposizione al decreto ingiuntivo e rimettere al giudice superiore la decisione sulla sussistenza del credito opposto in compensazione, salva la facolta di sospendere il giudizio, ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ., sino alla definizione della causa connessa pendente davanti all'altro giudice. (V.1629-68, massima n.333408 2238-68, massima n.334483 1673-68, massima n.333479 1665-68, massima n.333463 520-68, massima n.331598 1593-67, massima n.328387).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)