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Sez. 3, Sentenza n. 666 del 09/03/1971 (Rv. 350404 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - RIMESSIONE DI TUTTA LA CAUSA AL GIUDICE SUPERIORE - INAMMISSIBILITA - RIMESSIONE DELLA SOLA CAUSA RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350404-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - RIMESSIONE DI TUTTA LA CAUSA AL GIUDICE SUPERIORE - INAMMISSIBILITA - RIMESSIONE DELLA SOLA CAUSA RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - POSSIBILITA.*

La Competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a decidere sulla opposizione proposta contro di questo non puo subire alcuna deroga per ragioni di connessione preesistenti o successive all'emanazione del decreto ed alla proposizione dell'opposizione. Pertanto, qualora l'opponente formuli una domanda riconvenzionale o deduca in compensazione un proprio credito eccedenti la Competenza per valore del giudice adito, questi puo dichiarare la propria incompetenza soltanto in relazione alla riconvenzionale o alla eccezione di compensazione, e deve decidere la causa di opposizione, salvo che ritenga necessario sospendere la decisione su tale causa, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, sino alla definizione, ad opera del giudice superiore, della causa connessa. (Conf 807'70, mass n 346129' 211'70, mass n 345022' 888'69, mass n 339256' 822'69, mass n 339154).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)