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Sez. 5, Ordinanza n. 10001 del 12/04/2024 (Rv. 670835-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Cessione di azienda - Avviamento - Computabilità ai fini dell'imponibile - Criteri - Utili di esercizio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2024-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670835-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema di imposta di registro relativa alla cessione di azienda, l'avviamento, ai fini della determinazione della base imponibile, rientra nella determinazione del valore venale dell'azienda stessa quale componente positiva, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in una operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, senza che assumano rilievo circostanze contingenti che possano avere influito sul corrispettivo concretamente pattuito, come l'esistenza di un utile di esercizio, atteso che il dato rilevante è quello dei ricavi ottenuti dall'azienda.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)