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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4732 del 14/02/2022 (Rv. 663907 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Valore di avviamento - Insussistenza in base a perdite subite - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663907-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema d'imposta di registro su cessione di azienda, l'esistenza di un valore di avviamento, costituente oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti e di quelli successivi.

DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)