Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 04/07/1983 (Rv. 429349 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ALTRI ELEMENTI E CIRCOSTANZE UTILIZZABILI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NOZIONE - COMPONENTI REDDITUALI GIÀ INDICATE DAL CONTRIBUENTE - UTILIZZABILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ALTRI ELEMENTI E CIRCOSTANZE UTILIZZABILI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NOZIONE - COMPONENTI REDDITUALI GIÀ INDICATE DAL CONTRIBUENTE - UTILIZZABILITÀ.*
In tema di valutazione sintetica dell'imponibile ai fini della imposta complementare, ai sensi e nel vigore dell'art. 137 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, gli "altri elementi e circostanze", dai quali l'amministrazione finanziaria, oltre che dal tenore di vita del contribuente, può desumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla Determinazione analitica, non devono essere necessariamente diversi rispetto a quelli menzionati dal contribuente stesso nella propria dichiarazione, potendo l'ufficio utilizzare, sia pure in parte ed in concorso con ulteriori elementi, anche componenti reddituali già indicate, valutandone la effettiva consistenza a fronte di quella infedelmente denunciata. (V 2230/82, mass n 420097).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)