Sez. 1, Sentenza n. 2230 del 14/04/1982 (Rv. 420097 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA) - OMESSA DICHIARAZIONE: EFFETTI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA) - OMESSA DICHIARAZIONE: EFFETTI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile e d'imposta complementare, qualora il contribuente presenti una dichiarazione infedele, omettendo di indicare parte dei propri redditi, l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere ad accertamento induttivo, a norma dell'art. 37 terzo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, senza necessità di un riscontro analitico delle singole componenti dei redditi medesimi, mentre resta a carico del contribuente, che contesti tale accertamento, di fornire la relativa prova. (V 4576/79, mass n 401094; (1689/78, mass n 391098).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)