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Sez. 1, Sentenza n. 143 del 20/01/1969 (Rv. 338044 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - NEGATIVO - COMPETENZA PER VALORE - ESCLUSIONE - INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE PER VALORE - DECLARATORIA DELLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRIMO GIUDICE - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338044-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - NEGATIVO - COMPETENZA PER VALORE - ESCLUSIONE - INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE PER VALORE - DECLARATORIA DELLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRIMO GIUDICE - NECESSITA - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art 45 cod proc civ, il conflitto negativo di Competenza e configurabile solo in relazione alla Competenza per materia ed a quella territoriale inderogabile nei casi di cui all'art 38 dello stesso codice, e non anche in relazione a quella per valore. In quest'ultima ipotesi, e cioe qualora il primo giudice si sia dichiarato incompetente ratione valoris, il secondo giudice, ove ritenga che la causa rientri nella Competenza funzionale e, quindi, inderogabile del primo giudice, deve limitarsi a dichiarare con sentenza quanto ha avuto modo di rilevare, lasciando che a proporre istanza per regolamento di Competenza o a denunciare il conflitto provvedano, se del caso, rispettivamente le parti o l'altro giudice. (Conf 2744-68, massima n 335341 1866-68, massima n 333831 1370-67, massima n 327974).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)