Sez. 3, Sentenza n. 1370 del 14/06/1967 (Rv. 327974 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - NEGATIVO - COMPETENZA PER VALORE - REGOLAMENTO D'UFFICIO- INAMMISSIBILITA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - NEGATIVO - COMPETENZA PER VALORE - REGOLAMENTO D'UFFICIO- INAMMISSIBILITA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE.*
Il conflitto negativo di Competenza ricorre soltanto in relazione alla Competenza per materia ed a quella territoriale inderogabile; e, pertanto, e inammissibile il regolamento d'ufficio di Competenza, quando il giudice adito si sia dichiarato incompetente per ragioni di valore. In tale ipotesi il secondo giudice - se ritiene che la causa rientra nella Competenza funzionale, come tale inderogabile, dal primo - deve dichiarare con sentenza la propria incompetenza, lasciando alle parti di proporre l'istanza di regolamento ovvero, in Mancanza, all'altro giudice di denunciare il conflitto. (Cfr 687'66; 1751'64; 1272 e 45'62; 1249'61; 3123 e 2840'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)