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Sez. 3, Sentenza n. 2257 del 30/11/2007 Ud. (dep. 16/01/2008) Rv. 238627 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Frode comunitaria - Reato di cui all'art. 2, L. 898 del 1986 - Elemento psicologico - Dolo - Ignoranza inevitabile - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238627-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

In tema di reati contro il patrimonio, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cosiddetta frode comunitaria), l'eventuale ignoranza da parte del reo del contenuto della domanda e delle attestazioni effettuate e sottoscritte non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen. in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 364 del 1988, in quanto non si versa in tal caso in una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale essendo noto il disvalore sociale della condotta.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)