Sez. 3, Sentenza n. 12010 del 19/11/1997 Ud. (dep. 23/12/1997) Rv. 209196 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Frode comunitaria - È delitto doloso.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI
Il delitto di frode comunitaria previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 è punibile esclusivamente a titolo di dolo. (Fattispecie nella quale il P.G., ricorrente avverso sentenza di assoluzione per essere stato il contributo captato inferiore ai venti milioni di lire, aveva sostenuto che l'art. 2 citato prevederebbe solo l'ipotesi del mendacio colposo, sanzionabile penalmente per erogazioni non inferiori ai venti milioni di lire, mentre il mendacio doloso, punibile incondizionatamente, ricadrebbe nella previsione dell'art. 640-bis cod. pen.; nel rigettare il ricorso, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto erronea tale ricostruzione del sistema, sul rilievo che la responsabilità ordinaria è a titolo di dolo e che quella a titolo di colpa deve essere oggetto di espressa previsione, non ravvisabile, neanche implicitamente, nel caso di specie). (Conf. Sez. 3^, 19 novembre 1997 n. 12011, P.G. c. Izzi, non massimata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)