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Sez. 6, Sentenza n. 17303 del 02/10/1989 Ud. (dep. 15/12/1989) Rv. 182814 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTI COMUNI TRA I DUE DELITTI - ELEMENTI DIFFERENZIALI TRA GLI STESSI CON RIGUARDO ALL'IPOTESI DELLA LORO REALIZZAZIONE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI.*
Stato
decisa il 1989-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182814-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTI COMUNI TRA I DUE DELITTI - ELEMENTI DIFFERENZIALI TRA GLI STESSI CON RIGUARDO ALL'IPOTESI DELLA LORO REALIZZAZIONE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI.*

Le condotte criminose punite dagli artt. 323 e 324 cod. pen. presentano un nucleo di elementi comuni, nel senso che entrambe, attraverso il conseguimento di fini estranei alla sfera della pubblica amministrazione, violano la regola dell'imparzialità che, a norma dell'art. 97 cost., deve informare il funzionamento dei pubblici uffici, ed ambedue si atteggiano come delitti di pericolo o di danno eventuale; inoltre, se l'illegittimità dell'atto integra una caratteristica costante del delitto di abuso innominato, anche il reato di interesse privato può ben essere consumato mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui un atto amministrativo illegittimo sia stato piegato alla realizzazione dell'interesse di un terzo, il discrimine tra le due fattispecie risiede nel fatto che il pubblico ufficiale abbia fatto - o meno - proprio l'interesse alieno, attraendolo nella propria sfera, mediante la personalizzazione in se medesimo della prospettiva di utilità; personalizzazione che è appunto idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 324 cod. pen.. (V mass n 179425; (V mass n 178195; (V mass n 170121; (V mass n 167314, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)