diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 178 del 28/09/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167314 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - REALIZZAZIONE DEI DUE REATI ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI - ELEMENTO CHE DISCRIMINA LE DUE FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167314-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - REALIZZAZIONE DEI DUE REATI ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI - ELEMENTO CHE DISCRIMINA LE DUE FATTISPECIE.*

I reati di abuso innominato di Atti di ufficio, e di interesse privato in Atti di ufficio possono essere realizzati anche mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi viziati da illegittimità. In tale ipotesi l'elemento che discrimina le due fattispecie risiede nella finalità, perseguita dall'autore dell'atto, che nel delitto di abuso d'ufficio consiste nel recar vantaggio o danni a terzi, e nel delitto di interesse privato nel soddisfare un interesse proprio del pubblico ufficiale. Tale interesse può anche essere di natura non patrimoniale ed il reato si realizza pure nel caso in cui il risultato vantaggioso, perseguito attraverso il provvedimento, incida direttamente nella sfera di un terzo destinatario di esso, allorché l'agente faccia in qualche modo propria, personalizzandola in se medesimo, quella prospettiva di vantaggio. Tale personalizzazione ricorre certamente sia nel caso in cui - per effetto di particolari legami esistenti fra il destinatario e lo autore dell'atto - il pubblico ufficiale consideri come procurata a sè l'utilità che intende assicurare al terzo, sia nel caso in cui miri a conseguire, tramite il vantaggio del terzo, un proprio distinto ed ulteriore vantaggio, la cui realizzazione sia appunto resa possibile o, quanto meno, facilitata dal favore procurato al destinatario dell'atto. (Conf mass n 159471; (Conf mass n 156396; (Conf mass n 155317; (Conf mass n 145813; (Conf mass n 137570).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)