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Sez. 3, Sentenza n. 50350 del 19/10/2016 Cc. (dep. 28/11/2016) Rv. 268388 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Limiti di proponibilità - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268388-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell'art. 409 cod. proc. pen., il quale rinvia all'art. 127, comma quinto, dello stesso codice, che sanziona con la nullità l'inosservanza delle sole norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. (Fattispecie relativa ad ordinanza di archiviazione per il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa incentrato su motivi attinenti alla mancata riapertura delle indagini per il reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)