Sez. 6, Sentenza n. 436 del 05/12/2002 Cc. (dep. 09/01/2003) Rv. 223329 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ordinanza di archiviazione - Mancata assunzione di una prova decisiva ex art.606 lett. d) cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
L'ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall'art.409, comma 6, cod. proc. pen. il quale rinvia all'art.127, comma 5, cod. proc. pen. che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, e che, quindi, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa nel quale si censuri la violazione dell'art.606 lett. d) cod. proc. pen. (mancata assunzione di una prova decisiva), posto che tale ipotesi non rientra tra quelle previste di violazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)