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Sez. 3, Sentenza n. 2004 del 22/07/1966 (Rv. 323893 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323893-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE.*

Si ha mutatio libelli, costituente domanda nuova, come tale non consentita ai sensi dell'art 184 cod proc civ, solo quando, attraverso la immutazione del fatto costitutivo, S'introduca nel processo un tema di indagine, e quindi di decisione, completamente nuovo, perche fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo, o che innovi l'oggetto della pretesa, poiche tutto cio conduce ad uno spostamento dei termini della contestazione su altro piano.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)