diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3568 del 05/04/1991 (Rv. 471555 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Presupposto - Attualità della condotta e persistenza degli effetti - Pregresso comportamento del datore diretto a continuare la produzione in occasione di uno sciopero di poche ore - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471555-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale

Requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 è l'attualità di tale condotta o il perdurare dei suoi effetti, come risulta dalle espressioni usate dalla norma con riguardo al provvedimento che può essere emesso dal giudice, e tale requisito non può ritenersi sussistente con riguardo al pregresso comportamento del datore di lavoro il quale, in occasione di uno sciopero di poche ore, abbia continuato la produzione ordinaria anziché disporre la fermata degli impianti.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)