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Sez. L, Sentenza n. 8032 del 02/09/1996 (Rv. 499449 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Procedimento ex art. 28 Stat. Lavoratori - Presupposto - Attualità della condotta antisindacale o dei suoi effetti - Esaurimento della singola azione sindacale - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499449-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

La sussistenza del presupposto necessario per l'esperibilità del procedimento previsto dall'art. 28 legge n.300/1970, che attiene all'attualità della condotta antisindacale (o quanto meno dei suoi effetti) non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)