Sez. 2, Sentenza n. 3868 del 04/12/1969 (Rv. 344223 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - ASSORBIMENTO DI ALCUNI MOTIVI - QUESTIONI TRATTATE NEI MOTIVI ASSORBITI - OBBLIGO DI ESAME - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - ASSORBIMENTO DI ALCUNI MOTIVI - QUESTIONI TRATTATE NEI MOTIVI ASSORBITI - OBBLIGO DI ESAME - SUSSISTENZA.*
L'accoglimento in Sede di legittimita di uno soltanto dei motivi di ricorso, con dichiarazione di assorbimento degli altri, non importa la conferma implicita della sentenza impugnata rispetto alle questioni trattate nei motivi assorbiti, che, in quanto tali, non possono considerarsi decise. Il loro esame, pertanto, deve essere compiuto dal giudice di rinvio senza alcuna limitazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)