Sez. 2, Sentenza n. 9164 del 05/11/1994 (Rv. 488397 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Accoglimento del ricorso principale - Cassazione con rinvio - Dubbio sull'esistenza del diritto - Richiesta di un accessorio di tale diritto effettuata con il ricorso incidentale - Assorbimento dell'impugnazione incidentale - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Quando la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, disposta in accoglimento del ricorso principale, pone in dubbio l'esistenza di un diritto, si determina l'assorbimento dell'impugnazione incidentale relativa ad un accessorio di tale diritto, e le ragioni relative a tale ultima questione possono essere fatte valere nel giudizio di rinvio (nella fattispecie - caratterizzata dalla decisione con separate sentenze delle due diverse impugnazioni, a seguito della loro mancata riunione - il ricorso principale poneva in discussione la sussistenza di un credito pecuniario e con il ricorso incidentale si lamentava la mancata concessione della rivalutazione - a titolo di risarcimento danni - dello stesso credito; la suprema corte ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale per difetto di interesse ad un'autonoma pronuncia di assorbimento, potendo la parte far valere le sue ragioni nel giudizio di rinvio già a seguito della prima pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)