Sez. L - , Sentenza n. 31957 del 06/12/2019 (Rv. 656005 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - LAVORO A COTTIMO - PRESTAZIONE - ORARIO DI LAVORO | Rapporti di lavoro a tempo pieno - Diritto del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio - Parametro previsto per il part-time dal d.lgs. n. 81 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - LAVORO A COTTIMO - PRESTAZIONE - ORARIO DI LAVORO
In tema di articolazione dell'orario di lavoro, la disciplina prevista per il lavoro part-time dall'art. 6, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81 del 2015 non può trovare applicazione nei rapporti di lavoro a tempo pieno, né può essere utilizzata come parametro della programmazione della prestazione lavorativa a garanzia del diritto del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto ad alcuni lavoratori a tempo pieno il risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla comunicazione, da parte della datrice di lavoro, dei turni di servizio con un preavviso inferiore alle 48 ore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 6 com. 4, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 6 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)