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Sez. L, Sentenza n. 4507 del 16/04/1993 (Rv. 481865 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a cottimo - Prestazione - Orario di lavoro | Contratti di lavoro part time - Modificabilità dell'orario da parte del datore di lavoro - Divieto - Estensione al contratto di lavoro a tempo pieno - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481865-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a cottimo - Prestazione - Orario di lavoro

In tema di orario di lavoro, i limiti allo "ius variandi" dell'imprenditore nei contratti di lavoro part time - nei quali la programmabilità del tempo libero (eventualmente in funzione dello svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa) assume carattere essenziale che giustifica l'immodificabilità dell'orario da parte datoriale - non sono estensibili al contratto di lavoro a tempo pieno, nel quale un'eguale tutela del tempo libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto dell'imprenditore di organizzare l'attività lavorativa, diritto che può subire limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolare procedure.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)