Sez. 3, Sentenza n. 4489 del 24/02/2010 (Rv. 611596 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Soggetto obbligato al pagamento - Committente o suo rappresentante - Configurabilità - Incarico conferito da avvocato munito di procura "ad litem" - Obbligo a carico del cliente - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
In tema di contratto di prestazione d'opera professionale, titolare del rapporto è colui che conferisce l'incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante, sicché, ove difetti la rappresentanza, la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato. Tale principio trova applicazione anche con riferimento agli incarichi conferiti ad un professionista dall'avvocato munito di procura "ad litem", atteso che essa attribuisce lo "ius postulandi" e non certo il potere di compiere in nome e per conto della parte attività di tipo diverso da quelle strettamente processuali, ancorché strumentali al positivo esito della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)