Sez. 3, Sentenza n. 8287 del 16/09/1996 (Rv. 499608 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO | Danno biologico - Nozione - Liquidazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO
Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, costantemente presente in ogni fatto illecito che rechi danno alla persona, può essere liquidato, in difetto di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione del pregiudizio, con il criterio della valutazione equitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)