Sez. L, Sentenza n. 5470 del 19/10/1981 (Rv. 416181 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 96, SECONDO COMMA, DISP. ATT. COD. CIV. - ATTUAZIONE CONCRETA - NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 96, SECONDO COMMA, DISP. ATT. COD. CIV. - ATTUAZIONE CONCRETA - NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ.*
L'art. 96, secondo comma, disp. Att. Cod. civ. - il quale stabilisce che le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie fondamentali indicate nell'art. 2095 cod. civ., possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo l'importanza nell'ordinamento dell'impresa e che il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni - trova la sua concreta attuazione nella contrattazione collettiva, alla quale il giudice deve attenersi. (V. 1921/77, mass. N. 385635; (Conf. 193/81, mass. N. 410604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)