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Sez. L, Sentenza n. 1921 del 13/05/1977 (Rv. 385635 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERIO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO.*
Stato
decisa il 1977-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385635-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERIO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO.*

L'art 2095 cod civ, pur prevedendo tre categorie fondamentali di inquadramento dei lavoratori subordinati, consente alle associazioni sindacali di determinare contrattualmente le mansioni specifiche comprese nell'una o nell'altra categoria e, nell'ambito della stessa categoria, di porre una differenziazione per gradi e qualifiche, ai sensi dell'art 96 disp att cod civ, secondo l'importanza della impresa. Pertanto, al fine di stabilire la qualifica spettante al prestatore di lavoro in relazione alle mansioni svolte, e necessario far riferimento, in primo luogo, al contratto collettivo, dovendo ritenersi che le indicazioni del medesimo contenute, in quanto esprimono la volonta delle associazioni stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo e della relativa organizzazione aziendale, assumano valore vincolante e decisivo anche per quanto riguarda la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)