Sez. 5 - , Sentenza n. 10006 del 10/04/2019 (Rv. 653365 - 02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Base imponibile - Immobile costruito con contributi comunali - Computo di tali contributi - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
La base imponibile dell'ICI deve essere determinata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, in ragione del valore dell'immobile, senza che assuma rilievo che lo stesso sia stato costruito anche con contributi comunali. (La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva ridotto l'importo dovuto a titolo di ICI da un concessionario di un impianto sportivo sottraendo dalla base imponibile i contributi erogati dall'ente impositore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)