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Sez. 5, Sentenza n. 9602 del 13/06/2012 (Rv. 622872 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione della base imponibile - Immobili adibiti ad attività industriali e commerciali privi di rendita catastale - Art. 5, comma terzo, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Criterio del costo contabile - Applicabilità - Presupposti - Requisito della distinta contabilizzazione - Nozione - Conseguenze - Ricorso al valore indicato nel bilancio di esercizio non immediatamente precedente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622872-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, il criterio del costo contabile di costruzione, stabilito nell'art. 5, comma terzo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica ai fabbricati adibiti ad attività industriali e commerciali non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, interamente classificabili nella categoria "D" e distintamente contabilizzati; tale ultimo requisito sussiste, costituendo sicura espressione della capacità contributiva dell'imprenditore, quando i fabbricati siano iscritti nei registri aziendali in relazione al solo prezzo di acquisito dell'immobile ed all'ammontare delle eventuali spese incrementative, senza cumulativamente ricomprendere il valore di altri beni non assoggettabili all'imposta, come i macchinari e le scorte. Ne consegue che il valore contabile da prendere come termine di riferimento, in quanto collegato alla "ratio" della concreta determinazione del tributo, non deve essere necessariamente quello del bilancio di esercizio immediatamente precedente l'anno d'imposta, ma può essere anche quello indicato in un esercizio più risalente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che fosse congruamente motivato il ricorso al valore di un esercizio meno prossimo all'anno di imposta, atteso che per quello più vicino era stata compiuta una notevole svalutazione del bene in assenza di documentati elementi giustificativi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)