Sez. 2, Sentenza n. 1725 del 26/11/1975 Ud. (dep. 07/02/1976) Rv. 132235 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - CONCETTO DI LUOGO DESTINATO AD ABITAZIONE - EFFETTIVA ABITAZIONE AL MOMENTO DEL FURTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL FURTO IN UN PANFILO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - CONCETTO DI LUOGO DESTINATO AD ABITAZIONE - EFFETTIVA ABITAZIONE AL MOMENTO DEL FURTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL FURTO IN UN PANFILO.*
Sussiste l'aggravante del luogo destinato ad abitazione nel caso di furto consumato su un panfilo chiuso e destinato all'ormeggio in porto, richiedendo la legge per la configurabilita di tale circostanza la mera destinazione del locale ad abitazione e non gia il fatto di essere effettivamente abitato al momento del furto ed essendo il concetto di abitazione, cioe del luogo destinato alle comuni esigenze della vita domestica, in se tanto esteso da comprendere non solo gli edifici, ma anche i mezzi di locomozione attrezzati, come le roulottes, le navi e gli altri natanti, che siano dotati dei comodi e servizi adatti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)