Sez. 3, Sentenza n. 3306 del 15/10/1968 (Rv. 336299 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITAZIONE DELL'AZIONE DEL COMPRATORE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - OBBLIGO DELL'OSSERVANZA DEI TERMINI EX ART. 1494 COD.CIV.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITAZIONE DELL'AZIONE DEL COMPRATORE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - OBBLIGO DELL'OSSERVANZA DEI TERMINI EX ART. 1494 COD.CIV.*
Il compratore, che abbia sofferto un danno a causa dei vizi o del difetto di qualita della cosa venduta puo rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto o a domandare una riduzione del prezzo e limitarsi a far valere il diritto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento imputabile al venditore, purche abbia fatto valere e dimostrato nei modi richiesti la sussistenza e la Rilevanza dei vizi e l'osservanza dei termini di decadenza e prescrizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)