Sez. 3, Sentenza n. 3190 del 14/05/1981 (Rv. 413767 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - VIZI O MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA VENDUTA - POTERI DEL COMPRATORE - AZIONE LIMITATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - VIZI O MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA VENDUTA - POTERI DEL COMPRATORE - AZIONE LIMITATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA.*
Poiche l'Azione di risarcimento dei danni per i vizi della cosa venduta, concessa al compratore dall'art 1494 cod civ, ha presupposti e finalita in parte diversi dalle azioni di garanzia di cui all'art 1492 cod civ, ed e comunque distinta da esse, il compratore che abbia sofferto un danno a causa di vizi o Mancanza di qualita della res vendita, ben puo astenersi dal chiedere la risoluzione del contratto, ed anche la riduzione del prezzo, e domandare, invece, il risarcimento del danno. (Conf 1267/79, mass n 397499; (Conf 987/75, mass n 374384, sulla prima parte; (Conf 3306/68, mass n 336299; (Conf 1865/67, mass n 328782, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)