Sez. 2, Sentenza n. 3763 del 29/12/1971 (Rv. 355588 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONDIZIONI - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO O RESIDENZA - NECESSITA - AVVENUTA ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PARTE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE - INEFFICACIA - IMPUGNAZIONE ENTRO L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - VALIDITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONDIZIONI - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO O RESIDENZA - NECESSITA - AVVENUTA ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PARTE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE - INEFFICACIA - IMPUGNAZIONE ENTRO L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - VALIDITA.*
A norma degli artt 170, 285 e 314 del cod proc civ la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, puo essere fatta al procuratore costituito presso la cancelleria dell'autorita giudiziaria dinanzi al quale si e svolto il giudizio solo quando non vi sia stata elezione di domicilio e di residenza dichiarata da parte del procuratore o del suo rappresentato. Qualora tale elezione vi sia stata e, nonostante, la sentenza sia stata notificata ala procuratore della parte avversaria presso la cancelleria sopraindicata, essa deve ritenersi inefficace ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, con conseguente riconoscimento della ritualita e tempestivita della impugnazione proposta entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)