Sez. L, Sentenza n. 2372 del 24/04/1979 (Rv. 398687 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - TERMINE - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - AL PROCURATORE COSTITUITO PRESSO LA CANCELLERIA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA EMITTENTE LA SENTENZA - LEGITTIMITA CONDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO CONTENUTA NEL CONTESTO DELLA PROCURA CONFERITA AL DIFENSORE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE PRESSO LA PREDETTA CANCELLERIA - INEFFICACIA - CONSEGUENZA - DECORRENZA TERMINE BREVE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - TERMINE - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - AL PROCURATORE COSTITUITO PRESSO LA CANCELLERIA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA EMITTENTE LA SENTENZA - LEGITTIMITA CONDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO CONTENUTA NEL CONTESTO DELLA PROCURA CONFERITA AL DIFENSORE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE PRESSO LA PREDETTA CANCELLERIA - INEFFICACIA - CONSEGUENZA - DECORRENZA TERMINE BREVE - ESCLUSIONE.*
A norma degli artt 170 e 285 cod proc civ, la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, puo essere fatta al procuratore costituito presso la cancelleria dell'autorita giudiziaria dinanzi alla quale si e svolto il giudizio solo quando non vi sia stata elezione di domicilio e di residenza dichiarata da parte del procuratore o del suo rappresentato. Quando invece tale elezione vi sia stata - per essere contenuta nel contesto della procura conferita al difensore - e, cio nonostante, la sentenza sia stata notificata al procuratore della parte avversaria presso la cancelleria sopraindicata, essa deve ritenersi inefficace ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, con conseguente riconoscimento della ritualita e tempestivita dell'impugnazione proposta entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. (Conf 3763/71, mass n 355588).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)