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Sez. U, Sentenza n. 22594 del 01/07/2026 (Rv. 679040-02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109 del 2006 - Violazione del dovere di astensione per “gravi ragioni di convenienza” ex art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. - Elemento soggettivo - Valutazione secondo la comune coscienza - Stati d’animo soggettivi - Rilevanza - Esclusione. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679040-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, per violazione del dovere di astensione in presenza di "gravi ragioni di convenienza", prefigurato dall'art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., l'elemento soggettivo della consapevolezza da parte dell'incolpato della sussistenza di un dovere di astensione e della sua violazione va individuato, sulla base delle circostanze oggettive del caso concreto, facendo riferimento alla comune coscienza, mentre sono irrilevanti, ai fini di escludere l'integrazione dell'illecito, gli stati d'animo soggettivi del magistrato, quale l'intima convinzione circa la propria serenità di giudizio, dovendo essere presidiata anche solo l'apparenza di imparzialità riferibile al magistrato.

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. H

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)