Sez. U, Sentenza n. 2301 del 28/01/2019 (Rv. 652286 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Rapporti di frequentazione del giudice con il difensore della parte nel processo penale - Mancata astensione - Illecito disciplinare - Configurabilità - Limiti e presupposti.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
L'inosservanza dell'obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, con riferimento all'ipotesi delle "gravi ragioni di convenienza" prevista dall'art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., è configurabile in tutti i casi in cui si riscontri un rapporto di frequentazione tra il giudice ed il difensore della parte nel processo penale tale da rivelare uno stretto e risalente legame suscettibile di intaccare, per il modo e l'intensità che lo connota, la serenità e capacità del magistrato di essere imparziale, ovvero di ingenerare il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e diretta, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare i destinatari, mentre non rileva un rapporto di mera collaborazione episodica, in vista di una pubblicazione scientifica o di un convegno di studi, né tanto meno la condivisione, attuale o passata, con modalità contenute ed in via saltuaria, di un'attività di docenza universitaria o parauniversitaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. H
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)