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Sez. U, Sentenza n. 24303 del 01/12/2010 (Rv. 615552 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Determinazione - Criteri - Deroga da parte della disciplina indennitaria posta dall'art. 80 della legge n. 219 del 1981 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615552-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

L'indennità di occupazione legittima, che, in base al terzo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, "calcolata a norma dell'art. 16" della stessa legge, va commisurata alla definitiva indennità di espropriazione effettivamente dovuta, dovendo ad essa attribuirsi quella stessa qualificazione di indennità provvisoria che si rinviene nell'art. 12, comma primo, della medesima legge n. 865, il quale rinvia, per la relativa determinazione, proprio all'art. 16 anzidetto. Siffatta determinazione non trova deroga nell'ambito della disciplina indennitaria posta dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il cui carattere speciale non è elemento sufficiente a spezzare il nesso logico ed economico che, per legge, lega tutte le indennità, sia di espropriazione che di occupazione legittima, posto che la anzidetta normativa di riferimento, fissa l'entità delle indennità di occupazione in misura strettamente percentuale all'indennità di espropriazione parimenti dovuta.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)