Sez. 4, Sentenza n. 860 del 15/10/1984 Ud. (dep. 28/01/1985) Rv. 167582 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - STRADA PRIVATA - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - NORME DI PRUDENZA E DILIGENZA - OSSERVANZA - IN AREA PRIVATA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - INADEMPIENZA - INCIDENTE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO - CONFIGURABILITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - STRADA PRIVATA - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - NORME DI PRUDENZA E DILIGENZA - OSSERVANZA - IN AREA PRIVATA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - INADEMPIENZA - INCIDENTE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO - CONFIGURABILITÀ.*
In caso di incidente stradale derivante dalla circolazione in area privata, risponde di omicidio colposo colui che non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all'uso pubblico. Identica è, infatti, la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione, per cui gli utenti della area privata hanno diritto di attendersi dai conducenti di veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in area privata. (V mass n 108450; (V mass n 114832, sull'applicabilità delle norme previste dal codice della strada nella circolazione in aree private).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 2, Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)