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Sez. 5, Sentenza n. 22132 del 29/10/2010 (Rv. 614693 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE | Art. 11 del d. lgs. 347 del 1990 - Solidarietà - Base di calcolo - Limitazione alla quota di comproprietà del bene - Esclusione - Necessità di tener conto del valore dell'intero atto sottoposto a registrazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614693-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE

In tema di imposta ipotecaria e catastale, il disposto dell'art. 11 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, il cui secondo comma dispone che al pagamento dell'imposta in questione "sono. solidalmente tenuti tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura", va inteso nel senso che la solidarietà si estende all'imposta calcolata sull'intero valore dell'atto sottoposto a registrazione per ciascuno dei richiedenti o degli interessati; pertanto, è legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria emesso in seguito a sentenza che, a definizione di una causa di divisione di un bene immobile, abbia attribuito il medesimo bene a più soggetti, qualora in detto avviso l'imposta venga calcolata in ragione non della quota di comproprietà del bene, ma dell'intero valore dell'immobile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)