Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 01/02/1995 (Rv. 490156 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO CON L'AZIONE DI RECESSO - SANZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO | Precedente sentenza di rilascio - Inefficacia - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO CON L'AZIONE DI RECESSO - SANZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO
La sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata, ai sensi dell'art. 60 legge 27 luglio 1978 n. 392, in favore del conduttore, nei confronti del locatore che, avendo ottenuto sentenza di rilascio per uno dei motivi indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non abbia adibito l'immobile all'uso per il quale aveva agito, non fa venir meno la precedente sentenza di rilascio, che è, invece, caducata senza necessità di espressa statuizione, nel caso in cui il conduttore abbia preferito agire per il ripristino del rapporto locativo.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)