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Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 18/05/1973 (Rv. 364135 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEGLI OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - INCOSTITUZIONALITA - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364135-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEGLI OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - INCOSTITUZIONALITA - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - CONDIZIONI.*

La norma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, modificata a seguito della eliminazione per incostituzionalita (sentenza Corte cost 6 luglio 1971 n 160) delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì 'e per gli impiegatì e applicabile, in Sede di rinvio, alla controversia in cui si discute se la residua capacita di guadagno consentirebbe allo assicurato di svolgere in concreto, senza danno per la sua salute, un lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di operaio. (Conf 521/72, mass n 356517).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)