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Sez. 2, Sentenza n. 1430 del 18/05/1973 (Rv. 364140 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEGLI OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - INCOSTITUZIONALITA - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1973-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364140-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DEGLI OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - INCOSTITUZIONALITA - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*

Il giudice di rinvio, nel valutare le attitudini lavorative e la capacita di guadagno dell'assicurato ai fini dell'accertamento della sua invalidita pensionabile, deve tener conto del nuovo testo dell'art 10, primo comma, RDL 14 aprile 1939 n 636, quale risultante dalla sentenza n 160 del 1971, con la quale la Corte costituzionale ha equiparato la misura dell'invalidita pensionabile degli operai a quella degli impiegati. (Conf 1427/73, mass n 364135; 521/72, mass n 356517).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)