Sez. 1, Sentenza n. 1702 del 06/06/1968 (Rv. 333545 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE- AZIONE PER IL SUO PAGAMENTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE- AZIONE PER IL SUO PAGAMENTO - CONDIZIONI.*
Nel caso di clausola penale stipulata per l'inadempimento del contratto, non e necessario al creditore che agisce per il pagamento di essa, proporre domanda di risoluzione del contratto, dovendo egli soltanto dimostrare che l'inadempimento si e avverato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)