diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1702 del 06/06/1968 (Rv. 333545 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE- AZIONE PER IL SUO PAGAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333545-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE- AZIONE PER IL SUO PAGAMENTO - CONDIZIONI.*

Nel caso di clausola penale stipulata per l'inadempimento del contratto, non e necessario al creditore che agisce per il pagamento di essa, proporre domanda di risoluzione del contratto, dovendo egli soltanto dimostrare che l'inadempimento si e avverato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)