diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 35333 del 05/07/2001 Cc. (dep. 28/09/2001) Rv. 219883 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Ordine di carcerazione illegittimamente emesso e successivamente revocato - Istanza di riparazione - Definitività della sentenza nel procedimento in cui l'ordine è stato emesso - Necessità.
Stato
decisa il 2001-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219883-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di ordine di carcerazione illegittimamente emesso, al giudice della riparazione è precluso provvedere sulla relativa istanza fino quando non sia definito il procedimento dal quale deriva l'ordine di esecuzione della pena illegittimo. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità pronunziata dalla Corte d'Appello, atteso che la sentenza di condanna, a seguito della quale era stato emesso, e successivamente revocato, il provvedimento esecutivo, non era passata in giudicato per irregolarità della notifica dell'avviso di deposito.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)